L’Inps, con circolare n. 24/2021, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le aziende che non richiedano trattamenti di integrazione salariale per i periodi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

In favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano trattamenti di integrazione salariale per i periodi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020), è riconosciuto un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 gennaio 2021 (art. 12, commi 14 e 15, D.L. n. 137/2020). I citati trattamenti di integrazione salariale spettano ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane (art. 1, co. 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104), decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19. La misura agevolativa, dunque, può trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo ad esercitare l’opzione tra esonero e i predetti trattamenti di integrazione. In ogni caso, i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo si pongono tra di loro in regime di alternatività, in riferimento alla medesima unità produttiva, fermo restando la possibilità di presentare domanda per ammortizzatori sociali ordinari con causali diverse da COVID-19, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva. Altresì, i datori di lavoro devono aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nel mese di giugno 2020. Nello specifico, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime matricole Inps per le quali, nella suddetta mensilità di giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale. E’ invece irrilevante la circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020. Ciò premesso, in considerazione della circostanza che il diritto alla fruizione dell’esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro che ha fruito dei trattamenti, nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun possibilità di trasferimento in capo al cessionario. Nella diversa ipotesi di fusione per unione o per incorporazione, invece, l’esonero può essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione datoriale piena, al lordo cioè di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella mensilità di giugno 2020, non versata in relazione al numero delle ore di integrazione salariale fruite nel medesimo mese di giugno, con esclusione:
– di premi e contributi dovuti all’Inail;
– del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (art. 1, co. 755, L. n. 296/2006);
– del contributo, ove dovuto, al FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi (artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. n. 148/2015), nonché ai Fondi di solidarietà territoriali della Province autonome di Trento e di Bolzano e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (D.M. n. 95269/2016);
– del contributo dello 0,30%, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978);
– delle contribuzioni che non hanno natura previdenziale o concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (Inps, circolare n. 40/2018).
Nell’ipotesi in cui l’azienda interessata all’esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si fa riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.
Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nella mensilità di giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto. La retribuzione persa nel mese di giugno 2020 da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione. Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di 4 settimane, anche a cavallo di 2 mesi, e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Esso non può comunque superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti. In altri termini, l’effettivo ammontare dell’esonero è pari al minor importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al possesso della regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006), nonché alla condizione per cui il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, fino al 31 gennaio 2021 (art. 12, D.L. n. 137/2020), per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero. La valutazione del rispetto della condizione specifica va effettuata sull’intera matricola aziendale.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Così, ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (art. 1, commi 100 e ss., L. n. 205/2017). Nelle diverse ipotesi di cumulo della misura con altri regimi agevolati, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Infine, i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. La facoltà di rinunciare all’esonero può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.