Si forniscono indicazioni sulla nona procedura di salvaguardia di cui alla legge di bilancio 2021.

La finanziaria 2021 prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del DL 201/2011. Ai fini dell’accesso al beneficio, alcune categorie di lavoratori rientrano nelle competenze degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Pertanto, i soggetti interessati dalle procedure in parola risultano essere quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 1, comma 346, della legge n. 178/2020 (finanziaria 2021).
– comma 346, lettera c): lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), L. n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201. Più specificatamente trattasi di lavoratori:
– il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30.06.2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 01.01.2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– comma 346, lettera d): lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del DL 201, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo dl 201;
– comma 346, lettera e): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo dl 201. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
I menzionati lavoratori devono presentare le richieste di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2021) della stessa legge e, dunque, entro il 2 marzo 2021, nonché secondo le modalità di seguito descritte.
In relazione alle categorie di soggetti di cui alla lettera c):
– l’ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ex DTL) innanzi al quale detti accordi sono stati a suo tempo sottoscritti;
– l’ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
Quanto alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):
– l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell’istante.
Relativamente alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):
– l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Ciò premesso, i Direttori dei singoli Ispettorati territoriali si attiveranno per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, apposite Commissioni, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell’INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.
Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all’indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori degli Ispettorati territoriali del lavoro dovranno provvedere nell’immediato a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime. Gli Ispettorati interregionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale. Al riguardo, i Direttori degli Ispettorati interregionali del lavoro trasmetteranno alla Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento agli ITL presenti nel proprio ambito di competenza.
Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.